La difesa del know-how aziendale

Di derivazione inglese, la locuzione know-how è ampiamente utilizzata per definire le conoscenze, le capacità e le competenze tecniche necessarie allo svolgimento di determinate funzioni nell’ambito di specifiche attività aziendali, e quindi indispensabili per la produzione, la commercializzazione e l’uso di determinati beni o servizi.

Affinché tale know-how venga ritenuto degno di difesa giuridica e quindi tutelato attraverso un’idonea protezione legale, è fondamentale che le informazioni possedute da un’azienda circa determinati processi produttivi presentino i requisiti che le rendano idonee a essere considerate di rilevante importanza e utilità per l’azienda stessa. Queste informazioni e conoscenze, inoltre, devono essere mantenute segrete nei confronti di soggetti terzi non autorizzati, evitandone la diffusione attraverso procedure e contratti di sicurezza specifici, nonché tramite clausole di riservatezza predisposte per particolari operatori all’interno dell’impresa.

Il venir meno dei requisiti di segretezza e la conseguente diffusione del know-how aziendale ne determinano la perdita del loro valore economico per l’impresa.

Fondamentale, quindi, per ogni azienda che miri a imporre la propria presenza sul mercato, è una gestione attenta e scrupolosa delle informazioni tecniche e commerciali riservate, che sappia proteggere il proprio know-how da dipendenti scorretti, fughe di notizie o concorrenti poco leali.

L’articolo 2105 del Codice civile prescrive l’obbligo di fedeltà ai lavoratori subordinati attraverso il divieto di divulgazione di informazioni aziendali riservate. Il dipendente che viola tale divieto può incorrere addirittura nel licenziamento per giusta causa connesso all’obbligo di risarcimento del danno.

Il segreto aziendale riguarda sia le informazioni oggetto di brevetto sia quelle non brevettate per scelta dell’imprenditore o proprio perché non brevettabili. Per quanto riguarda l’ambito penale, poi, la diffusione dei segreti industriali è compresa nella disciplina sanzionatoria prevista dall’articolo 623 del Codice penale.

La Corte di Cassazione ribadisce che l’individuazione delle informazioni da tutelare rientra nelle competenze dell’imprenditore, poiché deriva dal suo interesse giuridico al mantenimento della segretezza su specifiche conoscenze allo scopo di tutelare i propri interessi.

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